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Il TAR Calabria ha confermato la legittimità dell'intervento del Comune di Catanzaro. Reso illegittimo l'uso della SCIA per la realizzazione di campi da padel, confermando la necessità di un permesso di costruire.

Stop campi padel a Catanzaro confermato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha rigettato un ricorso. La richiesta era stata presentata da due società sportive. Si trattava di AEFFE S.r.l. e San Michele Padel Club. L'obiettivo era contestare le decisioni del Comune di Catanzaro. Tali decisioni avevano bloccato l'attività di un impianto sportivo dedicato al padel.

La controversia riguardava la costruzione di due campi da padel coperti. Erano inclusi anche spogliatoi e un'area accoglienza. Questi elementi erano stati realizzati basandosi su una SCIA. La Segnalazione certificata di inizio attività era stata presentata nel 2023. L'amministrazione comunale ha ritenuto che tale procedura semplificata non fosse adeguata. Serviva invece un permesso di costruire.

Annullamento SCIA e ricorso delle società

Dopo oltre un anno dall'inizio dei lavori. L'impianto era ormai completo e operativo. Il Comune ha deciso di annullare la SCIA. Questo è avvenuto in autotutela. È stata quindi inibita l'attività sportiva. L'ente ha giudicato l'opera non conforme dal punto di vista urbanistico. Le due società sportive hanno presentato ricorso. Hanno denunciato violazioni procedurali. Hanno anche segnalato una mancanza di motivazione. Infine, hanno lamentato gravi danni economici dovuti allo stop.

Il TAR ha però dato ragione all'ente comunale. La sentenza, pubblicata il 28 aprile 2026, ha chiarito un punto fondamentale. La realizzazione di campi da padel, anche se coperti da strutture teoricamente rimovibili, costituisce una nuova costruzione. Essa incide in modo significativo sul territorio. Per questo motivo, non può essere realizzata tramite SCIA. È necessario un permesso di costruire.

Implicazioni urbanistiche e legali

Secondo i giudici, l'uso dello strumento amministrativo errato rende la SCIA improduttiva di effetti. Significa che non può legittimare l'opera fin dall'inizio. Di conseguenza, il Comune non ha esercitato un potere discrezionale. Ha semplicemente accertato un abuso edilizio. L'intervento è stato considerato un atto dovuto per ripristinare la legalità.

Sono state respinte anche le altre contestazioni delle società. Tra queste, quelle relative al presunto decorso dei termini. Anche la mancata valutazione degli interessi economici è stata rigettata. I giudici hanno stabilito che, in assenza di un titolo edilizio valido, non può formarsi alcun affidamento giuridicamente tutelabile. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente.

Le spese di lite sono state compensate tra le parti. Ciò è dovuto alla complessità della vicenda. Questa decisione potrebbe avere riflessi più ampi. Specialmente in un settore in forte espansione come quello del padel. Il confine tra strutture temporanee e nuove costruzioni rimane un nodo centrale. Questo sia sul piano urbanistico che legale.