Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile un ricorso da 36 milioni di euro presentato dalle Terme dei Papi contro il Comune di Viterbo, ritenendo la questione di competenza del giudice ordinario. La disputa riguarda gli obblighi di fornitura idrica stabiliti da accordi storici.
Controversia tra Comune e Terme dei Papi
Un importante contenzioso legale ha visto contrapposti il Comune di Viterbo e la società Terme dei Papi. Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha recentemente emesso una decisione che dichiara inammissibile il ricorso presentato dallo stabilimento termale. L'azienda, situata in strada Bagni, aveva avanzato una richiesta di accertamento dell'inadempimento da parte di palazzo dei Priori. Nello specifico, si contestava il mancato rispetto degli obblighi di fornitura idrica. La richiesta includeva anche un risarcimento danni di considerevole entità, quantificato in 36 milioni di euro. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno stabilito che la materia del contendere non rientra nella loro giurisdizione. La questione, secondo il Tar, appartiene alla sfera del giudice ordinario.
Origini del contenzioso e accordi storici
Le radici di questa lunga disputa affondano negli accordi stipulati nel lontano 1986. A questi si sono aggiunti successivi addenda, siglati nel 1990, che hanno definito il quadro dei rapporti tra l'amministrazione comunale e la società concessionaria della gestione delle terme. Il tribunale ha evidenziato come, pur garantendo al gestore una priorità assoluta nell'approvvigionamento idrico necessario al funzionamento dello stabilimento, tale diritto non possa essere considerato illimitato. La nota del Tar ricorda che il Comune, pur mantenendo la titolarità dei diritti legati alla sua qualità di concessionario della risorsa idrica, si era impegnato a garantire alla società la massima priorità nell'erogazione delle acque termominerali. Queste dovevano essere sufficienti per il corretto funzionamento dello stabilimento, in linea con le previsioni progettuali e nei limiti imposti dalla disponibilità naturale del bacino idrico.
La questione del risarcimento danni
La società Terme dei Papi aveva evidentemente sperato di poter spostare la discussione sul piano della giurisdizione amministrativa. Questo tentativo era supportato da una precedente vittoria ottenuta davanti al Consiglio di Stato nel 2022. In quella sede, era stata annullata una delibera comunale del 2014. Tale delibera aveva, di fatto, imposto allo stabilimento limiti quantitativi sia per l'emungimento delle acque sia per l'utilizzo dei fanghi termali. Tuttavia, il Tar ha chiarito che l'annullamento di quella specifica delibera non si traduce automaticamente in una vittoria in questa nuova causa. I magistrati hanno spiegato che «non persuade, pertanto, il tentativo della ricorrente di attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa mediante la sua rappresentazione come domanda risarcitoria conseguente all’annullamento della delibera». La precedente decisione del Consiglio di Stato, infatti, non ha creato un diritto acquisito per la società a ricevere una determinata quantità d'acqua. Né ha stabilito in modo definitivo che il Comune sia incorso in un inadempimento.
Una questione contrattuale, non amministrativa
Il Tar ha ribadito con fermezza che la sentenza del 2022 aveva già tracciato una chiara «linea di demarcazione tra il sindacato sull’atto autoritativo e l’eventuale diverso giudizio concernente gli inadempimenti dell’Amministrazione agli obblighi assunti». La palla, dunque, passa ora alla fase esecutiva del rapporto contrattuale. In questa fase, le parti dovranno confrontarsi direttamente sul fabbisogno effettivo dello stabilimento termale. Per i giudici amministrativi, la controversia attuale non concerne la legittimità di un ordine impartito dal sindaco o di un altro provvedimento autoritativo. Riguarda, invece, esclusivamente il rispetto dei patti contrattuali intercorsi tra le parti. La sentenza conclude, infatti, che «appartengono al giudice ordinario le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto concessorio, quando il petitum sostanziale consista nell’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento delle obbligazioni assunte dalle parti e nelle conseguenti pretese risarcitorie». È quindi altamente probabile che, a seguito di questa decisione, si aprirà una nuova fase di confronto diretto tra il Comune di Viterbo e la società Terme dei Papi. L'obiettivo sarà quello di raggiungere una soluzione definitiva alla controversia, questa volta davanti al giudice competente.