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Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso delle Terme dei Papi contro il Comune di Viterbo. La disputa da 36 milioni di euro sulla fornitura idrica sarà gestita dal giudice ordinario.

Controversia idrica tra Comune e stabilimento

Una disputa legale di notevole entità è emersa tra il Comune di Viterbo e la società Terme dei Papi. Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) ha stabilito di non essere competente in merito al ricorso presentato dallo stabilimento termale. L'azienda aveva richiesto il riconoscimento di un inadempimento da parte del palazzo dei Priori. Si chiedeva inoltre un risarcimento danni considerevole, quantificato in 36 milioni di euro. I giudici amministrativi hanno però ritenuto che la questione esuli dalla loro giurisdizione.

La società termale puntava a ottenere un risarcimento per presunti obblighi di fornitura idrica non rispettati. Il ricorso si basava su accordi stipulati nel lontano 1986 e su successivi aggiornamenti risalenti al 1990. Questi patti definiscono il rapporto tra l'amministrazione comunale e la società concessionaria. Il Tar ha evidenziato come, nonostante fosse stata garantita una priorità assoluta nell'approvvigionamento idrico per il funzionamento dello stabilimento, tale diritto non fosse illimitato.

Il Comune, pur mantenendo la titolarità dei diritti legati alla concessione della risorsa idrica, si era impegnato a garantire alla società la massima priorità. Questo per assicurare l'approvvigionamento delle acque termominerali necessarie. L'obiettivo era il corretto funzionamento dello stabilimento, secondo le previsioni progettuali e nei limiti della disponibilità naturale del bacino idrico. La sentenza del Tar chiarisce i confini di questo accordo.

La questione del risarcimento danni

La società Terme dei Papi aveva tentato di portare la controversia nell'ambito della giurisdizione amministrativa. Questo tentativo si fondava su una precedente vittoria ottenuta nel 2022. In quella occasione, il Consiglio di Stato aveva annullato una delibera comunale del 2014. Tale delibera imponeva allo stabilimento limiti quantitativi sull'estrazione delle acque e sull'utilizzo dei fanghi termali. L'azienda sperava che questo precedente potesse garantire un esito favorevole anche nella nuova causa.

Tuttavia, il Tar ha spiegato che l'annullamento della delibera del 2014 non costituisce una vittoria automatica nella presente vertenza. I magistrati hanno infatti affermato che non è convincente il tentativo della ricorrente di inquadrare la controversia come una domanda risarcitoria. La richiesta sarebbe conseguente all'annullamento della delibera stessa. Tale annullamento, secondo il Tar, non ha creato un diritto acquisito per la società a una specifica portata d'acqua.

Inoltre, la decisione del 2022 non ha stabilito in modo definitivo che il Comune di Viterbo sia venuto meno ai propri obblighi. La sentenza del Tar sottolinea la distinzione tra il controllo sulla legittimità di un atto autoritativo e un eventuale giudizio sugli inadempimenti dell'amministrazione. La precedente decisione aveva segnato una netta separazione tra questi due ambiti.

Contratti e non provvedimenti amministrativi

Il Tar ha ribadito con forza che la sentenza del 2022 aveva già tracciato una linea di demarcazione. Questa linea separa il sindacato sull'atto autoritativo da un diverso giudizio concernente gli inadempimenti dell'Amministrazione agli obblighi assunti. La palla passa ora alla fase esecutiva del rapporto contrattuale. In questa fase, le parti dovranno confrontarsi sul fabbisogno effettivo dello stabilimento termale.

Per i giudici amministrativi, la vertenza attuale non riguarda la legittimità di un ordine del sindaco o di un provvedimento autoritativo. La questione si concentra invece sul rispetto dei patti contrattuali stipulati tra le parti. La sentenza conclude infatti che le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto concessorio appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Questo avviene quando l'obiettivo sostanziale del ricorso è l'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento delle obbligazioni assunte.

Sono incluse in questa definizione anche le conseguenti pretese risarcitorie. Pertanto, è prevedibile che tra il Comune di Viterbo e le Terme dei Papi si aprirà ora una nuova fase di confronto. Questa fase si svolgerà davanti al giudice ordinario, con l'obiettivo di raggiungere una soluzione definitiva della lunga controversia. La decisione del Tar segna un passaggio cruciale nel percorso legale.