Un cacciatore vicentino ha perso definitivamente il diritto di possedere armi. La decisione è arrivata dopo che l'uomo aveva accidentalmente ferito un ragazzino durante una battuta di caccia.
Cacciatore vicentino perde il porto d'armi
Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Veneto ha confermato una decisione prefettizia. A un cacciatore è stato imposto il divieto di detenere armi. La misura è definitiva e riguarda anche munizioni ed esplosivi. La prefettura aveva emesso il decreto lo scorso dicembre. La decisione si basa su una normativa del 1931.
Il cacciatore si era rivolto al Tar per annullare il provvedimento. La sua richiesta è stata però respinta dai giudici amministrativi. L'avvocato Donata Castaldo ha seguito il caso per il ricorrente.
L'incidente e il ritiro cautelare
L'episodio che ha portato al ritiro delle armi risale a circa tre anni fa. Era ottobre e il cacciatore si trovava nelle campagne di via Boschi, a Grisignano. Stava praticando la caccia alla lepre, attività per cui era regolarmente autorizzato. Mentre mirava a un esemplare, il colpo sparato dal suo fucile ha raggiunto un giovane. Il ragazzino si trovava lì per caso, passeggiando con un amico.
L'incidente, seppur accidentale, ha avuto conseguenze. Il proiettile ha colpito il giovane al volto. Testimoni oculari hanno indicato il cacciatore come responsabile. I carabinieri della stazione di Torri di Quartesolo sono intervenuti prontamente. Hanno ritirato cautelarmente le armi e le munizioni del cacciatore. Successivamente, è scattata la denuncia.
Il giovane ferito è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso di Vicenza. Gli è stato estratto il pallino. La ferita si trovava tra il labbro superiore e il naso. La guarigione fisica è avvenuta in tre giorni. Lo spavento, però, è rimasto più a lungo.
Il percorso legale e la sentenza del Tar
Dopo l'incidente, i carabinieri hanno identificato il cacciatore. Hanno proceduto al ritiro di tutte le armi regolarmente detenute. Il cacciatore è stato denunciato all'autorità giudiziaria. In seguito, ha risarcito il giovane ferito. L'inchiesta per lesioni colpose è stata archiviata grazie alla remissione di querela da parte della famiglia del ragazzo.
Nonostante il risarcimento e l'archiviazione, il cacciatore ha presentato ricorso contro il decreto prefettizio. Ha sostenuto di avere esperienza nel maneggiare armi. Ha anche evidenziato il tempo trascorso tra l'incidente e il provvedimento di divieto. Riteneva che la misura fosse eccessiva.
Il Tar, tuttavia, ha rigettato le argomentazioni del cacciatore. La sentenza ha evidenziato precedenti condanne per omicidio colposo a carico dell'uomo. Questo elemento è stato determinante per la decisione prefettizia. I giudici hanno stabilito che il cacciatore «non possiede più i requisiti necessari per una affidabile e sicura detenzione delle armi». Viene quindi confermato il pericolo per la propria incolumità e quella altrui.
La sentenza ha anche chiarito che il tempo trascorso dall'episodio non attenua la gravità della situazione. Le armi furono ritirate nell'immediatezza del fatto. La prima sezione del Tar, presieduta da Pasanisi, ha ribadito un principio fondamentale. La detenzione di armi è consentita solo «a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse». Questo requisito, secondo i giudici, non è più soddisfatto dal cacciatore in questione.
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