Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la posizione del Comune di Terni nel contenzioso relativo al PalaTerni. La società concessionaria aveva richiesto un ingente adeguamento dei costi di costruzione, ma il ricorso è stato respinto.
Nuova bocciatura per la società PalaTerni
La vicenda giudiziaria che vedeva contrapposti la società PalaTerni e il Comune di Terni ha visto una chiara vittoria per l'ente locale. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha infatti respinto il ricorso presentato dalla concessionaria. La disputa verteva sulla richiesta di aggiornamento dei prezzi per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport.
La società concessionaria aveva avanzato una richiesta di risarcimento per circa 3,8 milioni di euro. Questa somma era destinata a coprire l'aumento dei costi di costruzione, attribuito a cause considerate straordinarie e imprevedibili. La cifra reclamata riguardava principalmente gli stati di avanzamento lavori relativi agli anni 2022 e 2023, con una parte minore riferita all'annualità precedente.
La posizione del Comune e il parere del Rup
Il fulcro del contenzioso risiedeva nell'interpretazione delle norme sull'adeguamento dei piani economici finanziari. La società sosteneva che il Comune di Terni avesse illegittimamente negato tale adeguamento. L'ente, attraverso il dirigente Piero Giorgini (RUP - Responsabile Unico del Procedimento), aveva motivato il diniego basandosi sul presupposto che la normativa in questione si applicasse solo a lavori non ancora iniziati o in corso. Nel caso specifico, i lavori risultavano essere stati completati.
A sostegno della propria posizione, il dirigente Giorgini si era anche rivolto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un parere di precontenzioso. Questo passaggio ha preceduto l'escalation dello scontro legale.
La decisione del TAR sul PalaTerni
I giudici amministrativi hanno analizzato attentamente la questione, confermando la correttezza dell'interpretazione fornita dall'amministrazione comunale. La revisione dei prezzi, secondo la normativa citata (articolo 22 del decreto legge numero 50 del 2022), presuppone che l'esecuzione dei lavori non sia ancora iniziata al momento dell'aggiornamento del progetto. In ogni caso, i lavori per il PalaTerni erano stati ultimati il 4 settembre 2023, fatta eccezione per alcune opere marginali non essenziali per la funzionalità della struttura.
Il TAR ha stabilito che ciò che rileva ai fini preclusivi della revisione prezzi non è l'avvenuta ultimazione dei lavori, ma il loro effettivo inizio. Nel caso del PalaTerni, l'inizio dei lavori è antecedente alla presentazione dell'istanza di adeguamento dei costi, un fatto incontestato.
Conseguenze del verdetto
La sentenza del Tribunale ha quindi sancito la palese inapplicabilità della revisione prezzi. Questo vale non solo per lavori già conclusi, ma anche per quelli che siano stati semplicemente avviati. Il ricorso della società PalaTerni è stato quindi bocciato.
Nonostante ciò, il Comune di Terni ha la facoltà di valutare la richiesta della società come una normale istanza di revisione prezzi, sebbene le premesse legali per un adeguamento straordinario siano venute meno. La vicenda si chiude con un successo per l'amministrazione comunale, a meno di un eventuale appello al Consiglio di Stato.