Il Tar di Catania ha respinto i ricorsi presentati da Siam contro l'Ati di Siracusa riguardo al valore residuo del gestore idrico. La decisione si basa sulla natura provvisoria degli atti impugnati.
Tar Catania dichiara inammissibili ricorsi Siam
I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Catania, hanno emesso una sentenza importante. Hanno dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Questi erano stati presentati dalla società Siam s.p.a.. Il contenzioso riguardava l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa. Al centro della questione vi era la determinazione del valore residuo del gestore uscente.
La sentenza, pubblicata il 27 ottobre 2026, ha accolto la linea difensiva dell'Ati di Siracusa. L'ente era rappresentato in giudizio dall'avvocato Cinzia Blanco. Secondo la difesa, gli atti contestati da Siam avevano un carattere provvisorio. Si inserivano, infatti, in un procedimento amministrativo non ancora concluso. Questa osservazione è stata ritenuta decisiva dai giudici amministrativi.
Natura provvisoria degli atti impugnati
La vicenda ruotava attorno a una deliberazione commissariale. Con essa era stato individuato il valore residuo provvisorio da riconoscere al gestore uscente. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che tale determinazione non aveva efficacia definitiva. Era infatti destinata a essere trasmessa ad Arera per una successiva verifica e approvazione. Questo passaggio avviene nell'ambito del procedimento regolatorio previsto dalla disciplina di settore.
Il Collegio ha escluso che gli atti impugnati producessero una lesione immediata e attuale nella sfera giuridica della società ricorrente. L'interesse a ricorrere, hanno osservato i giudici, potrà concretizzarsi solo con l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento. Pertanto, un esame anticipato delle contestazioni non è consentito. Tale valutazione spetta all'autorità di settore e non è ancora stata espressa.
Estromissione Regione Siciliana e Comune di Siracusa
Sul piano processuale, il Tar di Catania ha disposto l'estromissione dal giudizio. Sono stati esclusi la Regione Siciliana e il Comune di Siracusa. Quest'ultimo era difeso dal professore Cariola. La motivazione è stata la carenza di legittimazione passiva. Gli effetti degli atti contestati erano imputabili all'Ati. Il Comune, inoltre, non traeva un vantaggio diretto dalla determinazione del valore residuo.
La Regione Siciliana si era limitata a nominare il commissario. Gli effetti degli atti, tuttavia, ricadevano sull'ente d'ambito. La richiesta di acquisire ulteriore documentazione è stata respinta. I giudici l'hanno ritenuta non utile ai fini della decisione. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti coinvolte nel procedimento.
La somma contesa tra Siam e Ati
Al centro della vicenda vi è la somma che Siam, gestore uscente del servizio idrico del Comune di Siracusa dal 2015, ritiene di dover ricevere. La società aveva chiesto il riconoscimento di circa 21.384.285,72 euro. Questa cifra comprendeva il valore residuo degli investimenti e i conguagli tariffari maturati negli anni di gestione. L'Ati, a seguito di una verifica tecnico-contabile, ha rideterminato le diverse componenti economiche. È giunta a un valore negativo di 210.053 euro.
Secondo questa ricostruzione, Siam non avrebbe diritto a un rimborso. Dovrebbe, al contrario, corrispondere tale importo al gestore subentrante. I giudici, tuttavia, non sono entrati nel merito delle censure presentate da Siam. Hanno focalizzato la loro attenzione sulla natura procedurale degli atti. La decisione sottolinea l'importanza di rispettare le fasi previste per la determinazione finale dei valori in contestazione.