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La Cassazione ha respinto i ricorsi di 22 società balneari di Rimini. Le richieste riguardavano la sentenza del Consiglio di Stato che aveva bocciato le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime. I gestori non avevano partecipato al giudizio originario.

Cassazione rigetta ricorsi dei gestori di spiaggia

Le Sezioni unite della Cassazione hanno emesso una decisione importante. Hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da 22 società balneari. Queste aziende operano nella zona di Rimini. I ricorsi erano diretti contro una sentenza specifica. Si tratta della decisione n. 17/2021 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Questa sentenza aveva precedentemente respinto le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime. L'obiettivo di tali proroghe era estendere la validità fino al 2033. La decisione del Consiglio di Stato aveva anche stabilito l'obbligo di indire gare pubbliche per l'assegnazione delle spiagge. La notizia è stata riportata da Il Sole24Ore.

Gestori esclusi dal giudizio iniziale

I gestori delle attività balneari non avevano partecipato al giudizio amministrativo. Nonostante ciò, hanno cercato di impugnare la decisione davanti alla Suprema corte. La loro argomentazione si basava su un presunto difetto di giurisdizione. Ritenevano che la Plenaria avesse di fatto creato nuove norme. Secondo i ricorrenti, la sentenza avrebbe inciso sul quadro legislativo esistente. Questo quadro prevedeva la durata a tempo indeterminato delle concessioni. I gestori hanno sostenuto che la Plenaria si fosse sostituita al legislatore. Hanno anche affermato che avesse agito al posto del Governo e delle amministrazioni territoriali. La loro contestazione riguardava la dichiarazione di illegittimità di tutte le norme nazionali. Queste norme, anche quelle successive, garantivano la continuità delle concessioni fino al 2033 e poi a tempo indeterminato. L'interesse a ricorrere, secondo la loro prospettiva, derivava dall'effetto conformativo della sentenza. Tale effetto si sarebbe esercitato sui giudici amministrativi chiamati a decidere casi simili.

Il quadro normativo delle concessioni

La Cassazione ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. La legge di Bilancio del 2019 aveva inizialmente disposto la proroga automatica delle concessioni. La scadenza prevista era il 31 dicembre 2033. Successivamente, l'Adunanza plenaria, con le sentenze 17 e 18 del 2021, aveva espresso un parere diverso. Aveva ritenuto tali proroghe in contrasto con l'articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Tfue). Aveva anche riscontrato un contrasto con la direttiva Bolkestein. Di conseguenza, aveva imposto la disapplicazione delle norme nazionali incompatibili. Il termine finale delle concessioni era stato fissato al 31 dicembre 2023. Il legislatore è poi intervenuto con la legge sulla concorrenza 118/2022. Questa legge ha confermato l'efficacia delle concessioni fino al 2023. Ha anche delegato il Governo al riordino della materia. Successivamente, il decreto Milleproroghe 2022 ha ulteriormente spostato la scadenza. La nuova data è diventata il 31 dicembre 2024. È prevista anche una possibile ulteriore proroga fino al 2025.

Motivazioni della Cassazione

Le Sezioni unite della Cassazione hanno motivato la loro decisione. Hanno evidenziato la mancata partecipazione dei ricorrenti al giudizio definito dalla Plenaria. Questo aspetto comporta l'assenza di legittimazione a impugnare la sentenza. Le doglianze presentate non riguardano un'incidenza diretta della sentenza sulla loro posizione giuridica. Si tratta piuttosto del timore che i principi affermati dal Consiglio di Stato possano orientare future decisioni dei giudici amministrativi. La Cassazione ha sottolineato che il vincolo del precedente opera solo "in via di fatto". Non impedisce che un diverso giudice possa discostarsene. Questo esclude qualsiasi pregiudizio immediato idoneo a fondare l'impugnazione. La decisione finale conferma quindi l'inammissibilità dei ricorsi presentati dalle società balneari di Rimini.