La giustizia di Perugia ha escluso l'aggravante dei motivi abietti per Yassin Hassen Amri, imputato per l'omicidio di Hekuran Cumani. Questa decisione impedisce la richiesta dell'ergastolo e apre la strada al rito abbreviato.
Esclusa l'aggravante dei motivi abietti
Il giudice dell'udienza preliminare di Perugia, Giorgio Margheri, ha stabilito che la condotta di Yassin Hassen Amri, seppur grave, non integra i motivi abietti.
L'aggravante dei motivi abietti, se riconosciuta, avrebbe comportato la pena dell'ergastolo. La sua esclusione permette alla difesa di richiedere il rito abbreviato.
Il giudice ha precisato che la volontà di “dare manforte” a un amico non è sufficiente a configurare tale aggravante.
Definizione di motivo abietto
Il giudice Margheri ha ricordato la definizione legale di motivo abietto. Non si tratta di un movente semplicemente riprovevole o irrazionale.
È necessaria una ragione “turpe, ignobile, spregevole o vile”. Deve suscitare un profondo senso di ripugnanza nell'opinione pubblica.
La semplice intenzione di sostenere un amico non rientra in questa categoria.
Il movente della lite
Nel caso specifico, il movente contestato era il sostegno a Mohamed Abid. Il giudice ha sottolineato che questo non giustifica né attenua l'omicidio.
Tuttavia, non è sufficiente a qualificarlo come motivo abietto. È importante non confondere il disvalore della condotta con quello richiesto dall'aggravante.
La lite iniziale, scaturita da una battuta sul calcio, è stata considerata un antecedente remoto. Non la causa immediata dell'omicidio.
Scontro degenerato e categorie autonome
L'azione omicidiaria è maturata in una fase successiva. Si è sviluppata all'interno di uno scontro degenerato tra gruppi, con l'uso di armi.
La banalità dell'occasione iniziale non può essere automaticamente traslata sulla motivazione della condotta successiva. Futilità e abiezione sono categorie distinte.
Questo principio vale anche per le lesioni a Samuele Cumani.
Lesioni e responsabilità omissiva
Per le lesioni a Samuele Cumani, contestate ad Amri e all'addetto alla sicurezza Obinna Elia Anthony Nweke, mancano elementi individualizzanti per attribuire la spinta abietta a ciascuno.
La gravità dell'aggressione non può sostituire la dimostrazione dell'elemento motivazionale autonomo.
Il giudice ha respinto la richiesta di estendere l'accusa di omicidio ad altri imputati per concorso o dolo eventuale. Ha anche escluso la responsabilità omissiva per l'addetto alla sicurezza.
Procedura e società coinvolte
Queste estensioni configurerebbero fatti “ulteriori ed autonomi” rispetto a quelli contestati. La loro contestazione spetta al pubblico ministero.
Respinte anche le richieste contro tre società legate al locale. La motivazione riguarda la mancata contestazione a Nweke e la poca chiarezza sul datore di lavoro.
La via delle cause civili rimane aperta per i risarcimenti.
Prossimi passi del processo
Il processo è stato rinviato a gennaio. Si discuterà il rito abbreviato per Amri e i riti alternativi per gli altri coimputati.
Recentemente, sui social sono apparsi post a sostegno di Yassin Amri, con richieste di giustizia e dichiarazioni di innocenza.