Un ex poliziotto di Perugia ha ottenuto il riconoscimento di 63 giorni di ferie non godute, precedentemente negate dal Ministero dell'Interno. La sentenza del Tar dell'Umbria stabilisce che l'onere della prova spetta al datore di lavoro.
Ferie non godute, vittoria per un ex poliziotto
Un agente della Polizia di Stato in pensione per inabilità fisica ha visto riconosciuto il suo diritto a ferie maturate ma non fruite. L'uomo aveva accumulato 198 giorni di ferie in cinque anni di servizio. La Questura di Perugia aveva inizialmente approvato solo i periodi più recenti, negando quelli più datati.
La motivazione del diniego riguardava la presunta assenza di richieste formali presentate negli anni di riferimento. L'ex poliziotto, assistito dai legali Antonio Polenzani e Matteo Silvestri, ha impugnato la decisione.
Il ruolo del Ministero dell'Interno e del Tar
Durante il procedimento legale, il Ministero dell'Interno ha ammesso il diritto alle ferie per gli anni dal 2020 al 2022. Questo riconoscimento era legato alla sospensione dei termini a causa della malattia dell'agente. Tuttavia, per gli anni 2018 e 2019, corrispondenti a 63 giorni, il Ministero ha mantenuto la posizione iniziale.
L'amministrazione sosteneva che i termini per richiedere le ferie fossero scaduti prima dell'insorgenza della malattia. Senza una richiesta formale, la mancata fruizione era attribuita esclusivamente all'agente.
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale
Il Tar dell'Umbria ha preso atto dell'assenza di una domanda scritta. Ha però considerato le registrazioni depositate, che dimostravano richieste verbali multiple da parte del dipendente. Il Ministero non ha fornito prove di aver messo l'agente nelle condizioni di poter usufruire delle ferie.
I giudici hanno evidenziato la mancanza di un «apposito invito e successiva vigilanza» sull'effettivo godimento delle ferie. Hanno ritenuto che le esigenze organizzative dell'ufficio abbiano causato il rinvio dei periodi di riposo. Questo slittamento ha reso impossibile la fruizione a causa della sopraggiunta malattia.
Principi giuridici e diritto alla monetizzazione
La sentenza si basa su principi consolidati dalla giurisprudenza europea, italiana e dal Consiglio di Stato. L'onere della prova ricade sul datore di lavoro. Quando l'amministrazione non garantisce le condizioni formali per il godimento delle ferie, la decadenza non opera. Il lavoratore ha quindi diritto alla monetizzazione dei giorni non goduti.
Di conseguenza, il Ministero è stato condannato a pagare l'indennità per i 63 giorni di ferie del 2018 e 2019. La somma dovrà includere rivalutazione e interessi. Inoltre, l'amministrazione dovrà rimborsare 1.000 euro per le spese legali.
Implicazioni per le forze dell'ordine
L'avvocato Antonio Polenzani ha commentato la sentenza, definendola un atto di giustizia per chi indossa una divisa e affronta ritmi di lavoro intensi. Ha sottolineato come la decisione possa essere estesa ad altri appartenenti alle forze dell'ordine.
Il collega Matteo Silvestri ha posto l'accento sull'importanza delle prove. Ha chiarito che la sola assenza di una richiesta scritta non è più sufficiente per negare il diritto alle ferie.