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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha bloccato la stagione venatoria. La decisione dei giudici si basa sull'assenza di un piano faunistico regionale aggiornato. Le associazioni ambientaliste celebrano la sentenza, chiedendo la sospensione immediata di ogni attività di caccia sull'isola.

Annullato il calendario venatorio in Sicilia

La terza sezione del TAR Sicilia ha emesso una sentenza che sospende ogni attività venatoria sull'intero territorio regionale. Il provvedimento è stato accolto con favore dalle associazioni Federazione Nazionale Pro Natura Aps e LEAL Lega Antivivisezionista ETS. Queste organizzazioni avevano presentato ricorso contro il calendario venatorio approvato dall'assessorato regionale all'Agricoltura. La decisione dei giudici è motivata dall'assenza di un piano faunistico regionale adeguatamente aggiornato. Tale piano è uno strumento fondamentale per la gestione sostenibile delle specie selvatiche e per la regolamentazione delle attività di caccia. La sua mancanza rende illegittimo il calendario venatorio.

I ricorrenti hanno sottolineato come l'ultimo piano faunistico regionale risalisse al periodo 2013-2018. Nonostante l'obbligo di revisione quinquennale, questo strumento di pianificazione non era mai stato adeguatamente rivalutato. La mancata aggiornamento costituisce una grave lacuna nella gestione faunistica dell'isola. I giudici hanno quindi riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni presentate dalle associazioni ambientaliste. L'annullamento del calendario venatorio ha un impatto immediato. Impedisce l'esercizio dell'attività venatoria in tutta la Sicilia. L'assessorato regionale all'Agricoltura è stato anche condannato al pagamento delle spese legali sostenute dalle associazioni.

La motivazione dei giudici: assenza di piano faunistico

La sentenza del TAR Sicilia si fonda su un principio giuridico chiaro: l'illegittimità di un calendario venatorio adottato senza un piano faunistico regionale aggiornato. I giudici hanno evidenziato come l'ultimo piano risalisse al periodo 2013-2018. Questo strumento di pianificazione, secondo la normativa, avrebbe dovuto essere revisionato almeno ogni cinque anni. La sua obsolescenza, protratta per oltre un decennio, ha reso la sua applicazione nulla. La mancata pianificazione scientifica e aggiornata è stata considerata un vizio grave. Ha leso il principio di precauzione nella gestione delle risorse naturali. Le associazioni ambientaliste hanno accolto con soddisfazione la decisione. Hanno ribadito l'importanza della tutela ambientale e della biodiversità.

Gli avvocati Luca D'Agostino, Aurora Rosaria Loprete e Mariachiara Giovinazzo, legali delle associazioni ricorrenti, hanno commentato la sentenza. Hanno affermato che essa ripristina con forza la legalità e la preminenza della tutela ambientale. La biodiversità deve prevalere sull'attività venatoria, in linea con i principi dell'articolo 9 della Costituzione italiana. I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile che non si può prescindere da una seria e aggiornata pianificazione faunistica scientifica. Pretendere di regolamentare la caccia sulla base di un piano faunistico fermo al 2013, obsoleto da oltre un decennio, costituiva un grave vizio di istruttoria e una lesione del principio di precauzione. Questo principio impone di adottare misure preventive anche in assenza di certezze scientifiche assolute, quando vi è un rischio potenziale per l'ambiente.

Le reazioni degli ambientalisti e le conseguenze

Le associazioni ambientaliste e animaliste hanno espresso grande soddisfazione per l'annullamento del calendario venatorio. Hanno sottolineato come questa decisione rappresenti una vittoria importante per la tutela della fauna selvatica e per il rispetto delle leggi ambientali. La sentenza del TAR Sicilia è vista come un segnale forte contro pratiche di gestione faunistica considerate inadeguate e dannose. L'assenza di un piano faunistico aggiornato impedisce una corretta valutazione degli impatti delle attività umane sulla biodiversità. Rende inoltre difficile monitorare lo stato delle popolazioni animali. La decisione giudiziaria impone ora alla Regione Siciliana di procedere con urgenza all'elaborazione e all'approvazione di un nuovo piano faunistico. Questo dovrà essere basato su dati scientifici aggiornati e su una pianificazione rigorosa.

Le conseguenze immediate dell'annullamento sono chiare: la stagione venatoria, così come era stata pianificata, non potrà avere luogo. Questo significa che i circa 25.000 cacciatori registrati in Sicilia non potranno esercitare la loro attività. Le associazioni ambientaliste chiedono che venga garantito il pieno rispetto della sentenza. Auspicano che non vengano intraprese azioni per aggirare il provvedimento. La tutela della biodiversità e degli ecosistemi siciliani deve essere la priorità assoluta. La sentenza del TAR Sicilia pone un accento significativo sulla necessità di una gestione responsabile e scientificamente fondata delle risorse naturali. Essa ricorda che la caccia, per essere legittima, deve inserirsi in un quadro normativo e pianificatorio solido e aggiornato. La mancata pianificazione da parte dell'amministrazione regionale è stata giudicata grave dai giudici, che hanno agito per ripristinare la legalità.

Il contesto normativo e la pianificazione faunistica

La pianificazione faunistica è uno strumento essenziale per la gestione delle specie selvatiche e dei loro habitat. In Italia, la materia è regolata da diverse normative, tra cui la Legge quadro 157/1992 sulla protezione della fauna omeoterma e sull'esercizio della caccia. Questa legge prevede che le Regioni debbano adottare piani faunistici venatori quinquennali. Questi piani devono essere aggiornati regolarmente per tenere conto dei cambiamenti demografici delle specie, delle condizioni ambientali e delle pressioni antropiche. La loro funzione è quella di stabilire le specie cacciabili, i periodi di caccia, le modalità di prelievo e le misure di conservazione necessarie.

L'assenza di un piano faunistico aggiornato, come nel caso della Sicilia, crea un vuoto normativo. Rende impossibile una valutazione corretta della sostenibilità della caccia. La sentenza del TAR Sicilia si inserisce in questo contesto, sottolineando l'importanza del rispetto delle procedure. La tutela della biodiversità, sancita anche dall'articolo 9 della Costituzione, richiede un approccio scientifico e pianificato. Le associazioni ambientaliste hanno evidenziato come la mancata pianificazione da parte dell'assessorato regionale all'Agricoltura sia stata una grave negligenza. Questo ha messo a rischio l'equilibrio ecologico dell'isola. La decisione dei giudici è un monito per tutte le amministrazioni regionali affinché rispettino gli obblighi normativi in materia di gestione faunistica e ambientale.