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Un maresciallo della Guardia di Finanza di Palermo ha ottenuto un trasferimento per assistere i genitori malati, ma la decisione è arrivata solo dopo il decesso della madre. La vicenda solleva interrogativi sulla tempestività della giustizia amministrativa.

Rigetto del trasferimento per assistere genitori malati

Un maresciallo della Guardia di Finanza, in servizio a Palermo, aveva richiesto un trasferimento. La sua istanza era motivata dalla necessità di assistere entrambi i genitori. Entrambi i familiari erano riconosciuti come gravemente malati e disabili. L'uomo si è battuto per anni in sede legale. Ha ottenuto ragione solo dopo un lungo iter giudiziario. Purtroppo, la decisione è arrivata troppo tardi per la madre.

La donna è deceduta appena dieci giorni prima del deposito della sentenza d'appello. La corte ha accolto il ricorso del sottufficiale. L'uomo, supportato dallo studio legale Leone-Fell & C., potrà ora beneficiare del trasferimento temporaneo. Questo avverrà solo in assenza della madre.

La legge 104 e le resistenze amministrative

Il maresciallo aveva presentato la sua richiesta ai sensi della legge 104 del 1992. L'obiettivo era poter assistere i propri genitori. L'amministrazione, tuttavia, aveva negato il trasferimento. La motivazione addotta riguardava le presunte carenze di organico nel reparto di Palermo. Si sosteneva inoltre che altri familiari avrebbero potuto fornire l'assistenza necessaria. Questa tesi era sostenuta dal Ministero delle Finanze.

Il Tar Sicilia aveva inizialmente respinto la decisione amministrativa. Il tribunale aveva accolto il ricorso del militare. Le motivazioni del Tar riguardavano carenze istruttorie e decisionali. Nonostante ciò, l'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza. Il ricorso è stato presentato al Cga (Consiglio di Giustizia Amministrativa). Il Cga aveva concesso la sospensione cautelare degli effetti della sentenza del Tar.

Nuovi elementi e la decisione del Cga

Nel giudizio d'appello, lo studio Leone-Fell & C. ha presentato nuovi elementi probatori. Tra questi, è stato documentato il trasferimento di altri militari dalla Sicilia a Napoli. Questo dato è stato considerato rilevante. Ha smentito l'idea che le esigenze di organico della sede di partenza potessero impedire automaticamente un trasferimento. Inoltre, il Piano nazionale degli impieghi 2026 prevedeva un numero significativo di posti a Napoli (20) e meno a Palermo (5).

La sentenza del Cga ha evidenziato un punto cruciale. Le carenze di organico non possono essere usate come giustificazione generica per rigettare richieste basate sulla legge 104. La presenza di altri parenti, inoltre, non è automaticamente sufficiente. È necessaria una verifica sulla loro effettiva disponibilità e capacità di fornire assistenza.

Il rammarico degli avvocati

Gli avvocati Francesco Leone, Simona Fell (soci fondatori dello studio Leone-Fell & C.) e Raimonda Riolo (che ha assistito il finanziere in primo grado) hanno espresso il loro rammarico. «La parte più dolorosa», hanno dichiarato, «è che questa sentenza è arrivata quando la madre del nostro assistito non c'era più. La giustizia gli ha dato ragione, ma non potrà restituirgli il tempo che non ha potuto trascorrere con lei».

La vicenda mette in luce le lungaggini della giustizia amministrativa. Essa può avere conseguenze emotive e personali devastanti per i cittadini coinvolti. La legge, pur riconoscendo il diritto all'assistenza, a volte interviene quando il bisogno è già venuto meno.

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