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Un telegramma destinato a Marco Mezzasalma, ergastolano in regime di 41-bis, è bloccato da quasi due anni. Il magistrato di sorveglianza ne ha impedito la consegna per presunti messaggi criptici. La difesa sostiene si tratti di semplici auguri di compleanno da parte di un'amica. La Cassazione interviene per la seconda volta, chiedendo un riesame della missiva.

Il telegramma bloccato a Opera

Un telegramma inviato a Marco Mezzasalma, detenuto in regime di 41-bis presso la casa circondariale di Opera, è al centro di un complesso caso giudiziario. La missiva è trattenuta dal 24 giugno 2024 per decisione del magistrato di sorveglianza. La motivazione addotta riguarda la presenza di «frasi dal contenuto ambiguo o criptico».

Queste espressioni, secondo l'autorità giudiziaria, potrebbero celare «messaggi diretti all’esterno e pericolosi per l’ordine e la sicurezza». Ulteriore elemento di preoccupazione è l'assenza di un mittente chiaramente identificabile. Questo impedirebbe, di fatto, un reale controllo sulla provenienza e sul contenuto del messaggio. La lettera, quindi, non consentirebbe un'azione di verifica efficace.

Marco Mezzasalma sta scontando l'ergastolo per il suo coinvolgimento negli omicidi dei giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco Biagi. Questi efferati delitti furono commessi dalle Nuove Brigate Rosse. La sua detenzione avviene in condizioni di massimo isolamento, il cosiddetto 41-bis.

Il caso solleva interrogativi sulla libertà di corrispondenza dei detenuti, anche quelli condannati per reati gravissimi. La difesa di Mezzasalma contesta fermamente la decisione del magistrato, sostenendo che il telegramma contenga solo semplici auguri.

La Cassazione interviene sul caso

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza che boccia il blocco imposto dai giudici milanesi. La Suprema Corte ha disposto un nuovo esame della missiva. Questa non è la prima volta che la Cassazione si esprime in merito: già il 5 febbraio 2025 aveva annullato una precedente ordinanza del Tribunale.

In quella circostanza, i giudici di legittimità avevano evidenziato una «mancanza di motivazione della decisione». Avevano sottolineato come i riferimenti generici a possibili «messaggi criptici pericolosi» non fossero sufficienti. Soprattutto, non si erano confrontati con le argomentazioni della difesa. Quest'ultima aveva suggerito che il telegramma potesse contenere semplicemente gli auguri di compleanno.

La difesa aveva inoltre specificato che il mittente, sebbene non pienamente identificato nell'ordinanza, era comunque una persona individuabile. La Cassazione, quindi, aveva richiesto una valutazione più approfondita e motivata. La questione della corrispondenza in carcere è sempre delicata.

Il principio di inviolabilità della corrispondenza, sancito dalla Costituzione, deve essere bilanciato con le esigenze di sicurezza e prevenzione. Tuttavia, le decisioni restrittive devono essere adeguatamente motivate e basate su elementi concreti. La Cassazione sembra voler garantire questo equilibrio.

Il rigetto del Tribunale di sorveglianza

Nonostante l'intervento della Cassazione, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il secondo reclamo presentato da Mezzasalma il 12 giugno 2025. I giudici hanno ribadito la loro posizione, sostenendo che il telegramma fosse firmato solo con un nome di battesimo.

Questa firma, a loro dire, renderebbe «ambiguo il contenuto». Hanno aggiunto che frasi apparentemente innocue, come quelle «espressive di sentimenti affettivi», potrebbero acquisire un diverso significato. Questo soprattutto se lette nel «contesto criminale di provenienza del condannato». Potrebbero, infatti, essere interpretate come un rafforzamento delle sue scelte delittuose.

La difesa ha contestato questa interpretazione, definendola eccessivamente prudenziale e potenzialmente lesiva dei diritti fondamentali. L'avvocato di Mezzasalma ha sottolineato come ogni comunicazione da parte di un detenuto in regime di 41-bis sia soggetta a controlli rigorosi. Pertanto, un'interpretazione così ampia delle potenziali ambiguità potrebbe portare a una censura generalizzata.

Il Tribunale ha anche evidenziato la difficoltà nel risalire con certezza al mittente. Questo aspetto è cruciale per le indagini e per garantire la sicurezza all'interno dell'istituto penitenziario. La possibilità che il messaggio sia veicolo di comunicazioni illecite rimane una preoccupazione concreta per le autorità.

La difesa di Mezzasalma e la Costituzione

La difesa di Marco Mezzasalma ha nuovamente fatto ricorso alla Cassazione, basando le proprie argomentazioni sul diritto fondamentale all'inviolabilità e alla segretezza della corrispondenza. Questo diritto è sancito dall'articolo 15 della Costituzione italiana.

L'avvocato del sessantaseienne brigatista ha sostenuto che il controllo dell'autorità giudiziaria, in casi come questo, non debba essere meramente formale. Le decisioni restrittive devono essere argomentate in maniera «congrua», ovvero basate su prove solide e ragionamenti logici.

Un elemento cruciale sollevato dalla difesa è che i giudici non avrebbero considerato un fatto specifico. Una certa M., amica di lunga data di Mezzasalma, gli avrebbe inviato un telegramma di auguri. La missiva sarebbe stata firmata con il suo nome di battesimo e recapitata il 15 giugno 2024, due giorni prima del 65° compleanno del detenuto.

Secondo la difesa, M. e un'altra donna, G., sono le uniche persone che si sono ricordate del compleanno di Mezzasalma in quella data. Entrambe sono state definite «estranee ai reati» commessi dall'uomo. Questo dettaglio mira a rafforzare l'idea che si tratti di comunicazioni private e non legate ad attività illecite.

Inoltre, la difesa ha contestato l'affermazione che il telegramma sia anonimo. Ha evidenziato che, in calce al testo, vi è la firma di M.. Inoltre, l'intestazione conterrebbe il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente, oltre alla data di invio. Questi elementi dovrebbero rendere il telegramma pienamente identificabile.

La conclusione della Cassazione

La Cassazione, nella sua più recente pronuncia, ha ribadito un punto fondamentale: Mezzasalma non può conoscere il contenuto della missiva. Se così fosse, verrebbe meno lo scopo stesso del monitoraggio della sua posta per ragioni «investigative o preventive». La sua detenzione in regime di 41-bis implica proprio questo tipo di controllo.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il verdetto di merito fosse viziato. L'assenza del mittente, da sola, non sarebbe sufficiente a giustificare il blocco della corrispondenza. I giudici hanno fatto appello alla «comune conoscenza»: il telegramma, per sua natura, non è una forma di comunicazione anonima.

Per inviare un telegramma, è necessario indicare le proprie generalità all'ufficio postale. In alternativa, si deve utilizzare un'utenza telefonica, anch'essa riferibile a un soggetto giuridico chiaramente identificabile. Pertanto, l'idea che un telegramma possa essere completamente anonimo è considerata infondata.

La Cassazione ha quindi stabilito che la decisione di bloccare il telegramma deve essere basata su motivazioni più solide e su un'analisi più approfondita del contenuto e del contesto. La questione rimane aperta, in attesa di un nuovo esame da parte dei giudici di sorveglianza, che dovranno tenere conto delle indicazioni della Suprema Corte.

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