La pubblicità legata a Chiara Ferragni è stata definita ingannevole dal giudice di Milano. Tuttavia, l'influencer non dovrà affrontare un processo a causa della caduta di un'aggravante.
Pubblicità ingannevole ma proscioglimento
Il giudice di Milano ha riconosciuto la presenza di pubblicità ingannevole. Questo riguarda i messaggi promozionali diffusi online. Promuovevano il pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom) aveva già espresso un parere simile. La natura decettiva di tali messaggi è stata confermata.
Nonostante ciò, il giudice non ha potuto procedere con il giudizio nel merito. La ragione è la caduta di un'aggravante specifica. Si trattava della minorata difesa dei consumatori. Anche i follower di Chiara Ferragni sono inclusi in questa tutela.
Motivazioni del proscioglimento
Queste indicazioni emergono dalle motivazioni depositate a gennaio. Il giudice Ilio Mannucci Pacini aveva prosciolto l'influencer. Erano coinvolte anche altre due persone. Erano accusati di truffa aggravata dai pubblici ministeri.
È stato inoltre rilevato un punto cruciale. Gli elementi raccolti durante le indagini non sono sufficienti. Questi elementi, utilizzabili nel rito abbreviato, non permettono un giudizio di proscioglimento nel merito. Né un'assoluzione piena. Il quadro generale rimane quantomeno dubbio. La mendacità e l'idoneità ingannatoria non sono state provate in modo inequivocabile.
Contesto legale e decisionale
La decisione del tribunale di Milano si basa su un'interpretazione specifica della legge. La caduta dell'aggravante della minorata difesa dei consumatori ha avuto un peso determinante. Questo ha impedito al giudice di esaminare la sostanza delle accuse. La natura ingannevole della pubblicità è stata accertata. Tuttavia, la mancanza di elementi sufficienti per dimostrare la truffa aggravata ha portato al proscioglimento.
La vicenda solleva interrogativi sull'efficacia delle normative a tutela dei consumatori. Soprattutto in contesti digitali e legati a figure pubbliche. L'Agcom aveva già segnalato la problematicità delle campagne. La decisione del giudice, pur riconoscendo l'inganno, evidenzia le complessità del sistema giudiziario.
Le indagini preliminari avevano raccolto materiale probatorio. Questo materiale, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente. Non è bastato per sostenere un'accusa di truffa aggravata in un processo nel merito. Il rito abbreviato, scelto dalle parti, prevede un giudizio basato sugli atti. La valutazione del giudice è stata quindi circoscritta a questi elementi.
La figura di Chiara Ferragni, con la sua vasta platea di follower, rende la questione particolarmente sensibile. La protezione dei consumatori, specialmente quelli più vulnerabili, è un tema centrale. La sentenza, pur non portando a un processo, sottolinea l'importanza della trasparenza nelle comunicazioni commerciali. La distinzione tra pubblicità ingannevole e truffa aggravata è fondamentale in questo caso.
La decisione finale del giudice Ilio Mannucci Pacini si concentra sulla sussistenza dei requisiti legali per procedere. La mancanza di prove concrete sulla truffa aggravata ha prevalso sul riconoscimento dell'inganno pubblicitario. Questo lascia aperte discussioni sull'applicazione delle leggi in materia di marketing digitale.