Il giudice di Milano ha riconosciuto la natura ingannevole di alcune campagne pubblicitarie promosse da Chiara Ferragni. Tuttavia, la influencer non sarà processata per truffa aggravata a causa della caduta di un'aggravante specifica.
Pubblicità ingannevole riconosciuta dal giudice
Il tribunale di Milano ha stabilito che esisteva una chiara pubblicità ingannevole. Questa decisione segue quanto già evidenziato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom). I messaggi promozionali diffusi online per il pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua sono stati giudicati decettivi. La loro natura ingannevole è stata quindi confermata in sede giudiziaria.
Nonostante il riconoscimento della scorrettezza, il giudice non ha potuto procedere con un processo nel merito. La ragione risiede nella caduta di un'aggravante fondamentale per l'accusa. Questa circostanza ha impedito al tribunale di entrare nel dettaglio della vicenda processuale.
Caduta aggravante: nessuna truffa aggravata
La decisione di non procedere con il processo è legata alla caduta dell'aggravante della minorata difesa dei consumatori. Questa specifica circostanza aggravante era cruciale per l'accusa di truffa aggravata. La sua assenza ha di fatto bloccato il percorso giudiziario per la influencer e altre due persone coinvolte.
Nelle motivazioni depositate lo scorso gennaio, il giudice Ilio Mannucci Pacini ha spiegato la sua decisione. L'influencer e gli altri due imputati sono stati prosciolti. L'accusa di truffa aggravata non poteva quindi essere perseguita in assenza di tale aggravante.
Dubbi sul merito e prove insufficienti
Il giudice ha inoltre sottolineato che gli elementi raccolti durante le indagini presentano delle criticità. Questi elementi, sebbene utilizzabili in un rito abbreviato, non sono stati ritenuti sufficienti per formulare un giudizio di proscioglimento o assoluzione nel merito. Il quadro probatorio è apparso quantomeno dubbio.
La loro mendacità, ovvero la falsità delle dichiarazioni, è stata messa in discussione. Allo stesso modo, è stata messa in dubbio l'idoneità ingannatoria di tali messaggi. La mancanza di certezze assolute ha impedito al giudice di emettere una sentenza di condanna o assoluzione nel merito.