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Chiara Ferragni è stata prosciolta nel caso del pandoro Balocco. La giustizia ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per un'assoluzione nel merito, ma ha escluso l'aggravante della minorata difesa.

La decisione del giudice sul caso pandoro

Il giudice Ilio Mannucci Pacini ha chiarito la posizione di Chiara Ferragni. L'influencer è stata prosciolta, non assolta, nel procedimento noto come “Pandorogate”. La decisione è arrivata 90 giorni dopo la sentenza del 14 gennaio.

L'accusa iniziale riguardava la truffa aggravata. I pubblici ministeri avevano ipotizzato un'aggravante legata alla “vulnerabilità specifica degli utenti online”. Questo aspetto era amplificato dai suoi 30 milioni di follower.

Il giudice Mannucci Pacini ha motivato la sua decisione. Non sono emersi elementi di prova sufficienti per un'assoluzione nel merito. La procura potrebbe ancora presentare ricorso.

Perché non è stata assolta nel merito

La differenza tra proscioglimento e assoluzione è significativa. Il proscioglimento indica una mancanza di prove evidenti. L'assoluzione nel merito, invece, implica un'analisi completa del caso.

Il tribunale ha escluso l'aggravante della minorata difesa. Il giudice ha spiegato che i follower di Ferragni non avevano un rapporto di adesione acritica. Non si trattava di un rapporto simile a quello delle sette.

La percezione di un'asimmetria informativa maggiore sui social rispetto alla TV è stata definita falsa. L'influencer non ha sfruttato una presunta vulnerabilità dei suoi seguaci.

Le conseguenze legali e gli accordi

Con la caduta dell'aggravante, è venuto meno anche il reato di truffa semplice. Questo reato è procedibile solo su denuncia di parte.

Molti consumatori avevano già raggiunto accordi transattivi. Avevano acquistato il pandoro e le uova griffate. Hanno ottenuto risarcimenti conservando lo scontrino.

Anche il Codacons e l’Associazione Utenti servizi radiotelevisivi avevano ritirato le querele. Ciò è avvenuto circa un anno fa, dopo un accordo risarcitorio con l'influencer.

Il giudice ha citato l'articolo 129 comma 2 del Codice di procedura penale. Questo articolo riguarda le cause di estinzione del reato.

La conclusione del giudice Mannucci Pacini

Il giudice Mannucci Pacini ha chiarito che non era necessario verificare artifici e raggiri. Non si è valutato se i messaggi promozionali fossero ingannevoli.

Non è emersa dagli atti l'evidenza di un inganno verso i consumatori. In questi casi, prevale la causa estintiva del reato. Questo avviene a seguito della remissione e accettazione delle querele.

Il giudice non ha potuto svolgere una valutazione complessiva del merito. La procura non ha fornito riscontri fattuali. Mancano prove sulla presunta ridotta capacità di difesa delle potenziali vittime.