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Il Tar di Lecce ha confermato la validità del concorso universitario per un posto da docente ordinario di Economia. La sentenza rigetta il ricorso presentato da un candidato, ritenendo corretta la valutazione della commissione.

Confermata legittimità concorso docente economia

La seconda sezione del Tar Lecce ha pienamente convalidato l'esito di un concorso universitario. L'oggetto riguardava la selezione per un posto da docente ordinario di “Economica applicata”. L'Università del Salento aveva indetto la procedura. La commissione giudicatrice ha operato correttamente secondo i giudici.

La vicenda processuale ha riguardato una procedura concorsuale specifica. Era indetta dal dipartimento di Scienze giuridiche dell'ateneo salentino. Il concorso mirava a coprire una cattedra di professore di prima fascia. Il settore scientifico disciplinare era “Economia Applicata”.

Ricorso respinto: errori materiali irrilevanti

Il risultato del concorso era stato contestato. Un docente, posizionatosi secondo, aveva impugnato la decisione. Il distacco dal primo classificato era di oltre quattro punti. Il docente era difeso dall'avvocato Carlo Ciardo. I giudici amministrativi hanno accolto le tesi difensive. Hanno rigettato il motivo di ricorso principale. Questo riguardava la compilazione di due verbali concorsuali.

La presenza di semplici errori materiali non inficia la procedura. Lo ha stabilito il Tar. Tali circostanze non hanno avuto alcun impatto lesivo. Non hanno alterato l'iter valutativo della commissione. La correttezza della procedura è stata quindi confermata.

Valutazione curriculare corretta, prevale discrezionalità tecnica

Il Tar Lecce ha esaminato anche altri motivi di ricorso. Questi vertevano sulla disamina delle singole voci curriculari. I giudici hanno escluso profili di irragionevolezza. Hanno confermato la predominanza del punteggio attribuito al vincitore. Questo risultato è stato ottenuto applicando i criteri del bando.

La giurisprudenza afferma un principio importante. Di fronte a un percorso logico-giuridico completo. Esposto dalla commissione giudicatrice. Non è possibile sostituire la propria valutazione soggettiva. Questo vale per l'esercizio della discrezionalità tecnica. L'organo preposto ha la competenza per decidere.

La motivazione espressa tramite giudizi sintetici è sufficiente. La commissione ha esternato le ragioni della sua decisione. I criteri di valutazione erano predeterminati. Erano noti ai concorrenti fin dall'inizio. La cosiddetta “lex specialis” era chiara.

Avvocato Ciardo: «Sentenza conferma correttezza e irrilevanza di aporie formali»

L'avvocato Carlo Ciardo ha commentato la sentenza. Ha dichiarato che il «chiaro dettato giurisprudenziale del Tar Lecce sancisce la correttezza dell’esito della procedura concorsuale». Ha aggiunto che la decisione riconosce «l’irrilevanza di aporie meramente formali».

La sentenza afferma che la sfera di discrezionalità tecnica della commissione è ampia. È sottratta al sindacato giurisdizionale. Questo avviene in assenza di illogicità o travisamento evidenti. I principi enunciati dal giudice amministrativo hanno rilevanza generale. Si applicano a tutta la materia concorsuale.

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