Un giudice di Forlì ha stabilito che la reintegrazione formale nel posto di lavoro non fa decadere il diritto all'indennità di disoccupazione se non c'è effettivo rientro e pagamento degli stipendi. L'INPS dovrà rinunciare alla richiesta di restituzione di oltre 26.000 euro.
Reintegra formale non cancella disoccupazione
La reintegrazione in un impiego, disposta da un tribunale, non elimina automaticamente il diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione. Questo principio è valido a meno che il reintegro non si concretizzi in un effettivo ritorno alle mansioni e nel percepimento degli stipendi arretrati. Questo è il cardine della decisione presa dal giudice del lavoro di Forlì, Sonia Serafini.
La giudice ha accolto il ricorso di un ex dipendente. L'uomo si era opposto alla richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione avanzata dall'INPS. La sentenza annulla la pretesa dell'ente previdenziale.
La vicenda del licenziamento e della Naspi
La disputa legale ha origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore aveva subito questo provvedimento nel febbraio 2023 dalla sua azienda. Dopo il licenziamento, l'uomo ha richiesto l'indennità di disoccupazione, la Naspi.
Ha percepito questo sostegno al reddito per circa due anni. L'importo totale ricevuto ammontava a circa 26.111 euro. Nel frattempo, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento.
Il ricorso contro il licenziamento è stato accolto dal Tribunale di Forlì. Il giudice aveva dichiarato illegittimo il licenziamento. Era stata ordinata la reintegrazione del dipendente. L'azienda fu condannata a pagare un'indennità risarcitoria. Questa ammontava a 10 mensilità di stipendio.
Inoltre, l'azienda doveva versare i contributi previdenziali arretrati. L'azienda ha poi regolarizzato la sua posizione contributiva.
La richiesta di restituzione dell'INPS
Proprio in seguito alla sentenza di reintegra e alla regolarizzazione contributiva, l'INPS ha agito. L'ente previdenziale ha notificato al lavoratore un atto di recupero. L'INPS sosteneva che l'annullamento del licenziamento avesse fatto decadere il requisito della disoccupazione involontaria. Tale decadenza sarebbe avvenuta retroattivamente (ex tunc).
L'ente previdenziale riteneva che il lavoratore non fosse più involontariamente disoccupato. Questo perché era stato reintegrato nel suo posto di lavoro. Di conseguenza, l'INPS chiedeva la restituzione di quanto percepito a titolo di Naspi.
L'INPS si è difesa in giudizio tramite il proprio avvocato. La richiesta era di recuperare la somma di 26.111,24 euro. L'ente riteneva che il lavoratore non avesse più diritto all'indennità.
La decisione del Tribunale di Forlì
Il Tribunale di Forlì ha completamente respinto la tesi dell'INPS. La giudice Sonia Serafini ha annullato la richiesta di restituzione. Ha confermato la legittimità della percezione dell'indennità di disoccupazione da parte del lavoratore. La sentenza è stata emessa con contestazione immediata.
Nella motivazione, la giudice ha fatto riferimento ai principi più recenti. Questi principi sono stati espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Sono stati considerati anche gli sviluppi successivi della Suprema Corte.
Secondo questi orientamenti, lo stato di disoccupazione involontaria è una condizione di fatto. Non è una mera astrazione giuridica. Il lavoratore aveva subito un blocco forzato per circa due anni. Gli era stata riconosciuta un'indennità risarcitoria limitata. Non aveva percepito le retribuzioni per l'intero periodo di assenza dal lavoro.
Il versamento dei contributi arretrati da parte del datore di lavoro è un obbligo legale. Serve a tutelare la posizione pensionistica del lavoratore. Tuttavia, questo non equivale all'erogazione di uno stipendio. Non garantisce un sostentamento effettivo.
Finché la riattivazione del rapporto di lavoro non si traduce in una concreta ripresa delle mansioni e in un'erogazione economica, il lavoratore si trova in uno stato di effettivo bisogno. Questo stato è tutelato dall'articolo 38 della Costituzione italiana.
Comunicazioni tardive e spese legali
L'INPS aveva sollevato contestazioni formali. Riguardavano la presunta comunicazione tardiva della pendenza della causa di lavoro. La giudice ha chiarito questo punto. L'omessa o tardiva segnalazione non comporta automaticamente la perdita del diritto alla prestazione. Questo avviene in assenza di una specifica sanzione prevista dalla legge.
Accogliendo integralmente il ricorso del lavoratore, il Tribunale ha annullato la richiesta di recupero dell'INPS. Ha anche condannato l'Istituto di previdenza al pagamento delle spese legali. La pronuncia rappresenta un punto fermo a tutela dei lavoratori. La reintegra formale, senza stipendio, non cancella la disoccupazione reale.