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Il tribunale di Firenze ha prosciolto due militanti di Azione Studentesca da accuse di aggressione al liceo Michelangiolo. La colluttazione è stata definita uno scambio reciproco di colpi, non un'aggressione unilaterale. L'assenza di querela ha portato all'archiviazione del caso.

Scontro al liceo Michelangiolo: le motivazioni del giudice

Il tribunale di Firenze ha stabilito che l'episodio avvenuto al liceo Michelangiolo non fu un'aggressione organizzata. La difesa ha sottolineato che si trattò di una «confusionaria colluttazione». Le indagini hanno rivelato uno «scambio di pugni e calci» tra le parti. Non si è trattato di un'azione unilaterale. Il giudice ha prosciolto due attivisti di Azione studentesca. Erano accusati di aver aggredito studenti del Sum. L'episodio risale al 18 febbraio 2023. Davanti allo storico istituto fiorentino. Il giudice ha escluso l'aggravante di aver agito in gruppo. Anche quella dei futili motivi è stata esclusa. La mancanza di querela da parte delle presunte vittime ha reso il reato non perseguibile d'ufficio. Le lesioni semplici richiedono una denuncia. Senza di essa, il procedimento non può proseguire. La decisione finale è stata quindi l'archiviazione.

Contrasto politico e dinamica dei fatti

La sentenza evidenzia la presenza di due gruppi con orientamenti opposti. Il Sum è un collettivo di sinistra. Si definisce radicale e antifascista. Azione studentesca ha posizioni di destra. La mattina dell'incidente, durante la distribuzione di volantini, sono iniziate le ostilità. Studenti del Sum hanno offeso gli imputati. Hanno ostacolato la loro attività. Hanno strappato e distrutto i volantini. Questo per impedire la propaganda politica. L'intento era bloccare la diffusione delle idee. Le condotte violente sono scaturite da questa contrapposizione. La dinamica dei fatti è stata ricostruita dal tribunale. La violenza è emersa dalla divergenza politica. Entrambe le parti hanno contribuito all'escalation. La situazione è degenerata rapidamente.

Esclusione delle aggravanti: motivi e numero di persone

Il giudice ha analizzato le aggravanti contestate. La motivazione politico-ideologica non è considerata un motivo «futile». La contrapposizione di idee, seppur sfociata in violenza, ha una sua logica. Non è un motivo banale o irrilevante. Per quanto riguarda la presenza di più persone, il giudice ha un'altra visione. Non è emerso che la presenza degli imputati abbia annullato la capacità di difesa. Gli studenti del Sum erano in numero superiore. La loro possibilità di reagire non è stata compromessa. Non c'è stata una sopraffazione numerica totale. La difesa degli studenti del Sum era possibile. Il giudice ha quindi ritenuto insussistenti le aggravanti. La decisione finale riflette questa analisi. La complessità della situazione è stata considerata. La semplice presenza di più persone non basta. Serve un'effettiva sopraffazione.

Le conseguenze legali e la chiusura del caso

L'assenza di querela ha avuto un peso determinante. Il reato di lesioni semplici non è procedibile d'ufficio. Ciò significa che la vittima deve sporgere denuncia. Senza la volontà espressa della vittima di perseguire legalmente l'aggressore, il processo non può iniziare. In questo caso, le presunte vittime non hanno presentato querela. Di conseguenza, è venuta meno la condizione di procedibilità. Il giudice non ha potuto procedere con il giudizio. L'archiviazione è quindi la conseguenza diretta. Il caso è chiuso dal punto di vista legale. La decisione sottolinea l'importanza della formalità. Anche in casi di violenza, la procedura legale è fondamentale. La giustizia richiede atti formali. La mancata querela ha impedito il proseguimento. La vicenda si conclude con un proscioglimento.