La vincitrice della Corsa di Pasquetta a Bauladu è stata squalificata per aver indossato scarpe non conformi al regolamento. Il ricorso presentato è stato respinto, rendendo definitiva la decisione.
Squalifica per calzature non regolamentari
Michela Sotgia, atleta della società La Galla Pontedera, è stata squalificata dalla 45ª edizione della Corsa di Pasquetta. L'evento si è svolto lo scorso 6 aprile a Bauladu. La motivazione riguarda l'utilizzo di scarpe non conformi al regolamento della gara. La decisione ha portato alla perdita della vittoria conquistata sul campo.
L'atleta, veterana della manifestazione e già vincitrice in passato, aveva dominato la competizione femminile. Aveva tagliato il traguardo con un notevole distacco su Anna Vacca dell’Atletica Arbus. Tuttavia, i giudici di gara della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) hanno effettuato controlli post-gara. Questi controlli hanno portato alla negazione della vittoria alla Sotgia.
Ricorso respinto dal giudice sportivo
La squalifica è stata confermata dal giudice sportivo nazionale della Fidal. Il ricorso presentato dall'atleta è stato dichiarato inammissibile. La difesa aveva sostenuto che le scarpe, modello Brooks Glycerin 22, fossero calzature da allenamento. Si è anche argomentato che queste non possedessero piastre in carbonio. Inoltre, si è contestato il livello agonistico della Corsa di Pasquetta, definendola non una prova di ranking.
L'avvocato Elena Jaccheri del Foro di Pisa ha presentato il ricorso. Ha cercato di contestare la squalifica basandosi sulle caratteristiche tecniche delle calzature. La difesa ha evidenziato l'assenza di elementi che potessero favorire un vantaggio competitivo.
Normativa e decisioni del giudice
Il giudice sportivo nazionale, l'avvocata Laura Fagotto, ha ritenuto le argomentazioni della difesa non condivisibili. La normativa internazionale, secondo il giudice, non prevede distinzioni basate sulle caratteristiche tecniche delle scarpe. Non vengono considerate nemmeno le differenze legate al livello agonistico dell'atleta. La regola sull'omologazione delle calzature è chiara e non ammette interpretazioni.
Inoltre, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di competenza. La squalifica tecnica comminata durante la gara e confermata dal giudice d'appello è diventata definitiva. Questo è avvenuto ai sensi del Regolamento Tecnico Internazionale World Athletics 2026. Tale regolamento non consente ulteriori gradi di impugnazione una volta raggiunta la definitività.
Trasmissione atti alla Procura federale
La vicenda non si conclude con il rigetto del ricorso. Gli atti del procedimento sono stati trasmessi alla Procura federale. Si valuteranno i comportamenti segnalati dal fiduciario nazionale del Gruppo giudici gare. Quest'ultimo aveva allegato alla documentazione screenshot di commenti sui social media.
Nei commenti, pubblicati dalla stessa avvocata Jaccheri, si legge nel provvedimento, si sarebbero mosse accuse ai giudici di gara. Le accuse riguardavano presunta incompetenza o malafede. La Procura federale dovrà ora esaminare questi elementi per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.