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Il TAR di Bari ha annullato una sanzione disciplinare a un comandante della Guardia di Finanza. La sanzione era legata a un video virale di allievi finanzieri che intonavano un coro. I giudici hanno stabilito che il comandante non aveva responsabilità dirette sull'accaduto.

Sentenza TAR Bari: Niente colpa per il comandante

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Bari ha emesso una sentenza favorevole a un ex comandante della 3ª Compagnia Allievi Finanzieri di Bari. La decisione riguarda una sanzione disciplinare inflitta al militare. L'episodio scatenante fu un coro intonato da un gruppo di allievi. Il coro, definito "goliardico", venne registrato e diffuso sui social media. La frase "noi non siamo carabinieri" divenne virale, causando imbarazzo al Corpo della Guardia di Finanza.

La vicenda risale alla cerimonia del "Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di consegna delle Fiamme". Questa si svolse il 22 novembre 2024. La location fu lo stadio comunale "Della Vittoria" di Bari. Il video incriminato durava appena diciannove secondi. Mostrava gli allievi intenti a scandire il coro. Il tutto era accompagnato da un battito di mani sincronizzato. La diffusione online causò un "discredito", "disonore" e un "danno all'immagine e al prestigio" del Corpo.

A seguito della viralità del video, il comandante fu sottoposto a procedimento disciplinare. Gli venne contestata una "carenza di vigilanza e controllo". La sanzione ricevuta fu il "rimprovero". Questo provvedimento disciplinare risale a marzo 2025. Il militare ha impugnato la sanzione dinanzi al TAR di Bari. Oggi, i giudici amministrativi hanno accolto il suo ricorso. Hanno annullato il provvedimento disciplinare, ritenendo il comandante non responsabile.

Il video virale e le conseguenze

La sentenza del TAR di Bari ripercorre i dettagli dell'episodio. Viene specificato che il filmato fu realizzato durante una pausa. Questa avvenne nelle attività di preparazione all'evento cerimoniale. La registrazione fu effettuata con un telefono cellulare. Successivamente, il video venne diffuso tramite "canali telematici". L'ampia diffusione sui social network portò la vicenda all'attenzione dei media. Questo causò un "pregiudizio all'immagine e al prestigio del Corpo".

Il coro "noi non siamo carabinieri" fu percepito come una goliardata dagli allievi. Tuttavia, la sua diffusione pubblica ebbe conseguenze ben più serie. Il video attirò l'attenzione di testate giornalistiche e canali di informazione. La Guardia di Finanza si trovò a dover gestire una crisi d'immagine. La natura "goliardica" dell'episodio non ne mitigò l'impatto negativo. La questione finì per coinvolgere direttamente la catena di comando.

Il comandante, in quanto responsabile dell'organizzazione della cerimonia, fu chiamato a rispondere. La sua posizione fu quella di "carenza di vigilanza". Si riteneva che non avesse esercitato un controllo sufficiente sui suoi sottoposti. La sanzione del "rimprovero" fu considerata un provvedimento adeguato all'epoca. Tuttavia, il militare ha contestato questa attribuzione di responsabilità. Ha sostenuto la sua estraneità ai fatti che hanno portato alla diffusione del video.

La decisione del TAR: estraneità alla sfera di vigilanza

I giudici del TAR di Bari hanno analizzato attentamente le circostanze. Hanno concluso che diversi elementi dell'accaduto esulavano dalla sfera di controllo del comandante. La sentenza sottolinea come "sia l'intonazione di cori da parte di alcuni membri della 3ª Compagnia Allievi Finanzieri di Bari nel corso di una pausa dalle esercitazioni". Viene aggiunto che "l'occasionale registrazione a mezzo cellulare dell'episodio da parte di un militare non identificato". Anche "la successiva diffusione del relativo video sui mezzi di informazione e sui social media". Infine, "l'imprevedibile acquisizione di rilievo giornalistico della vicenda goliardica in esame".

Tutti questi fatti, secondo il TAR, "costituiscono tutti fatti che si sono verificati in un contesto del tutto estraneo alla sfera di vigilanza e controllo del ricorrente". In altre parole, il comandante non poteva prevedere né impedire la registrazione e la successiva diffusione del video. La sua responsabilità diretta sull'accaduto è stata quindi negata. La natura spontanea e non autorizzata della registrazione e diffusione è stata un fattore chiave.

La sentenza evidenzia come la responsabilità disciplinare debba essere strettamente legata alla sfera di controllo del soggetto. In questo caso, l'azione degli allievi e la diffusione del video sono state considerate eventi imprevedibili. L'imprevedibilità è un elemento cruciale per escludere la colpa per "carenza di vigilanza". Il TAR ha quindi ritenuto ingiusta la sanzione inflitta al comandante.

Misure organizzative e assenza di negligenza

La sentenza del TAR di Bari riconosce anche le misure organizzative adottate dal comandante. Il documento afferma che il militare "aveva adottato adeguate misure organizzative". Queste misure erano volte ad "assicurare il regolare svolgimento, la sicurezza e la disciplina dell'attività addestrativa e cerimoniale". Vennero anche "predisposti idonei presidi di vigilanza e controllo". Questo dimostra che il comandante aveva agito con diligenza nella pianificazione dell'evento.

Le misure messe in atto dal comandante includevano la predisposizione di personale addetto alla supervisione. Erano previsti protocolli di sicurezza per garantire l'ordine durante la cerimonia. La sua condotta organizzativa è stata valutata positivamente dai giudici. Non è stata riscontrata alcuna negligenza nella gestione dell'evento. La sua responsabilità è stata esclusa in virtù della natura imprevedibile e incontrollabile della condotta degli allievi e della successiva diffusione del video.

L'annullamento della sanzione disciplinare rappresenta un importante riconoscimento per il militare. Viene riaffermato il principio che la responsabilità debba essere proporzionata e basata su prove concrete di negligenza o omissione. In questo caso, il TAR ha ritenuto che tali prove mancassero. La decisione del TAR di Bari sottolinea l'importanza di distinguere tra la condotta degli allievi e la responsabilità del loro superiore, soprattutto quando gli eventi sfuggono al controllo diretto.

Contesto geografico e normativo

L'episodio si è svolto a Bari, capoluogo della Puglia. La Guardia di Finanza è un corpo di polizia a ordinamento militare. Dipende dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ha il compito di prevenire e reprimere l'evasione e le frodi fiscali. Si occupa anche di contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e di beni contraffatti. Svolge inoltre compiti di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato. La disciplina militare è regolata da normative specifiche. Il Codice dell'ordinamento militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) disciplina i doveri e le responsabilità del personale. Le sanzioni disciplinari sono previste per le infrazioni commesse. La giurisdizione amministrativa, esercitata dai TAR, interviene per giudicare la legittimità degli atti amministrativi, incluse le sanzioni disciplinari.

Il video virale ha sollevato questioni relative all'uso dei social media da parte del personale militare. La diffusione di immagini o video che possano ledere l'immagine delle istituzioni è un tema sensibile. Le forze armate e di polizia hanno spesso regolamenti interni stringenti in materia. La sentenza del TAR di Bari si inserisce in questo contesto, bilanciando la necessità di mantenere il decoro e il prestigio delle istituzioni con la tutela dei diritti individuali dei militari. La decisione sottolinea come la responsabilità di un superiore non possa essere automaticamente estesa a eventi imprevisti e non direttamente controllabili.

In passato, episodi simili hanno portato a dibattiti sull'uso dei social media e sulla responsabilità dei comandanti. La giurisprudenza tende a valutare caso per caso, considerando la gravità dell'infrazione, l'intenzionalità e la prevedibilità dell'evento. Nel caso specifico, la natura "goliardica" del coro, sebbene inappropriata in un contesto formale, è stata considerata un fattore attenuante. La diffusione del video, avvenuta al di fuori del controllo diretto del comandante, ha ulteriormente contribuito all'annullamento della sanzione. La sentenza del TAR di Bari ribadisce un principio fondamentale del diritto amministrativo: la responsabilità deve essere provata e non presunta.