Un uomo è stato prosciolto ad Avellino dopo un'aggressione all'autostazione. I poliziotti feriti non furono colpiti intenzionalmente. La sentenza ha riqualificato i reati.
Prosciolto uomo per aggressione all'autostazione
Il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza di non luogo a procedere. L'imputato, un cittadino iracheno residente nella provincia, era accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Doveva rispondere anche di danneggiamento e lesioni personali. L'uomo era difeso dall'avvocato Claudio Frongillo del foro di Avellino. La decisione è stata presa dal GIP dott. Giulio Argenio.
I fatti risalgono alla sera del 24 luglio 2025. L'episodio si è verificato presso l'autostazione AIR in via Fariello. Era stata segnalata un'aggressione ai danni di una donna. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino sono intervenuti sul posto. Hanno trovato l'uomo in forte stato di agitazione. L'individuo era già noto alle forze dell'ordine.
Dinamica dei fatti e ferimento agente
L'uomo stava colpendo con un pugno il finestrino di un autobus. L'autobus apparteneva alla compagnia Air Campania. In questo gesto, l'uomo si è ferito da solo. Alla vista dei poliziotti, ha iniziato a inveire contro di loro. Ha poi lanciato a terra un paio di occhiali. Questi si sono frantumati sul pavimento. Un frammento di vetro ha colpito accidentalmente un agente. La ferita da taglio è stata riportata al braccio sinistro.
Il comportamento dell'imputato è stato analizzato dal giudice. L'agitazione e le azioni non erano dirette a ostacolare l'operato dei poliziotti. Non c'era l'intenzione di costringere i pubblici ufficiali a compiere o omettere atti d'ufficio. La difesa ha sostenuto che si trattava di una generica insofferenza. Il giudice ha accolto questa interpretazione.
Esclusa la resistenza e l'intenzionalità
La sentenza ha distinto il comportamento dell'uomo. L'aggressione iniziale non era finalizzata a impedire l'azione della polizia. Il lancio degli occhiali non era diretto verso gli agenti. Il ferimento dell'agente è stato considerato frutto di «mera casualità». La decisione del GIP sottolinea come l'evento fosse «del tutto indipendente dalla volontà» dell'imputato. Non vi era quindi l'elemento soggettivo richiesto per il reato di resistenza.
Il giudice ha richiamato precedenti della Cassazione. In particolare, la sentenza Sez. 6, n. 23684/2015. Questa giurisprudenza ha permesso di escludere il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 337 c.p.. La motivazione è stata che «il fatto non sussiste» nella sua configurazione dolosa.
Riqualificazione dei reati e improcedibilità
I reati di lesioni e danneggiamento sono stati riqualificati. Le lesioni sono state considerate colpose, articolo 590 c.p.. Il danneggiamento è stato ricondotto al comma 1 dell'articolo 635 c.p., ovvero danneggiamento semplice. Entrambi questi reati sono improcedibili. La improcedibilità è dovuta al difetto di querela. La persona offesa non ha presentato una querela nei termini previsti dalla legge.
Questa decisione giudiziaria chiude un capitolo per l'uomo residente nell'Avellinese. La sua posizione è stata chiarita dal Tribunale di Avellino. L'episodio all'autostazione di Avellino ha avuto quindi un epilogo differente da quanto inizialmente ipotizzato. La giustizia ha valutato la dinamica e l'intenzionalità dei gesti.